Art. 3.
(Fondo per le missioni umanitarie e internazionali).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo destinato alla copertura finanziaria delle missioni umanitarie e internazionali autorizzate o prorogate ai sensi dell'articolo 2, la cui dotazione è stabilita dalla legge finanziaria.
      2. Nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di proroga di cui all'articolo 2, comma 4, sono autorizzate, per un periodo non superiore a un mese, a valere sul fondo di cui al comma 1 del presente articolo, spese nella misura massima pari a un dodicesimo delle spese autorizzate per l'anno precedente ovvero nei limiti delle maggiori spese necessarie, qualora si tratti di spese obbligatorie o di spese non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.